Gratuito Patrocinio – Le spese di CTU devono essere anticipate dall’Erario

A seguito della questione di costituzionalità sollevata con due ordinanze gemelle del 21/06/2018 (link) e del 17/09/2018 dal Dott. Massimo Moricone, giudice presso il Tribunale Ordinario del Tribunale di Roma, XIII Sezione Civile, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 217 del 1/10/2019 (link) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Art. 131 comma 3 del DPR del 30/05/2002, nella parte in cui prevede, con una formulazione tutt’altro che felice, che gli onorari dei CTU in caso di gratuito patrocinio siano prenotati a debito, a domanda e se non è possibile la ripetizione su altri Soggetti obbligati in solido, come nel caso delle ATP ex 696 bis ove il/la Ricorrente sia ammesso/a a tale beneficio. In tal caso, mancando una sentenza conclusiva che provveda all’attribuzione delle spese di causa, le spese sono poste obbligatoriamente a carico del Ricorrente, con impossibilità per il CTU di ottenere la liquidazione concessa dal Giudice.

Vedi il comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale (link).

La sentenza segnalata dispone che gli onorari e indennità dovute a Consulenti Tecnici devono essere, in caso di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello stato della parte onerata, anticipati dall’Erario.

Secondo il costante orientamento emergente dalle pronunce precedentemente richiamate, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell’indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio. 

Non può essere invece condiviso il sopra richiamato assunto di tale giurisprudenza secondo cui la locuzione «prenotazione a debito» possa essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l’insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell’eventuale successivo recupero.

La disposizione censurata, come correttamente interpretata dal ricorrente, risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.

L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario“.

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